In vigore i nuovi requisiti dei Formatori per la Sicurezza


docenteIl Decreto Interministeriale Lavoro e Salute del 6 marzo 2013 fissa i nuovi “Requisiti dei Formatori in materia di Sicurezza sul Lavoro” in attuazione all’art. 6 comma 8 lett. m-bis D.lgs. 81/2008 (Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2013 n. 65).

Dal 18 marzo 2014 i docenti dovranno dimostrare di possedere il pre-requisito e di rispettare almeno uno dei 6 requisiti per l’area tematica di riferimento (Area normativa/organizzativa, Area rischi tecnici/igienico-sanitari, Area relazioni/comunicazione).

Il formatore-docente che rispetta i criteri definiti dal decreto deve documentarlo attraverso attestazioni idonee. La qualifica è comunque acquisita in modo permanente, salvo l’obbligo di aggiornamento triennale.

Per un periodo di 24 mesi dall’entrata in vigore dei criteri di qualificazione qui individuati i datori di lavoro possono svolgere attività formativa, nei soli riguardi dei propri lavoratori, se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del D.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui al pertinente accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo, il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa dovrà dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri di cui al presente documento.

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