Decreto Interministeriale su disposizioni di sicurezza per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni fieristiche


palco

Ecco alcuni importanti aggiornamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro: lo scorso 22 luglio è stato emanato un Decreto interministeriale (Ministero del Lavoro e Ministero della Salute) che disciplina l’applicazione del T.U. sicurezza (con particolare riferimento al Titolo IV – Cantieri temporanei e mobili) ai seguenti settori:
1)Allestimento e disallestimento di opere temporanee per spettacoli musicali, cinematrografici e teatrali;
2)Allestimento e disallestimento di opere temporanee, tendoni e, più in generale, strutture allestitive (stand) di manifestazioni fieristiche.

Il provvedimento trova, secondo il legislatore, la sua oggettiva giustificazione delle cosiddette “particolari esigenze” che caratterizzano l’attività di lavoro nei due ambiti di cui sopra: più lavoratori, afferenti imprese diverse, anche estere, presenza di lavoratori autonomi, ritmi elevati, scadenze ravvicinate, mansioni diversificate svolte simultaneamente in spazi sovente ristretti, vincoli architettonici o ambientali, influsso di condizioni meteorologiche eccetera. Il decreto è frutto, fra l’altro, della forte preoccupazione suscitata nell’opinione pubblica da alcuni recenti infortuni mortali, occorsi in occasione dell’approntamento delle strutture per concerti. Confartigianato Imprese, ha espresso, con forza, la propria contrarietà ad un provvedimento del genere, ribadendo la necessità di intensificare i controlli nei confronti delle imprese che operano al di fuori delle regole, senza appesantire ulteriormente l’iper-normato panorama legislativo della salute e della sicurezza.
Peraltro, si evidenzia come sia stato inopinatamente esteso dal legislatore il campo di applicazione del provvedimento anche al settore fieristico, nel quale – dal punto di vista statistico – non risultano, negli ultimi anni, infortuni gravi e/o mortali, operandosi, così, un’ulteriore ed ingiustificata burocratizzazione. Di seguito si riporta una sintetica disamina del provvedimento, separatamente per i due ambiti di cui sopra si è detto, ricordando che è prevista una verifica dell’applicazione di quanto previsto dal medesimo ed una eventuale rielaborazione di contenuti entro 24 mesi dalla pubblicazione.

SPETTACOLI
Campo di applicazione:
Montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso l’allestimento ed il disallestimento di impianti audio, luci e scenotecnica, nell’ambito di spettacoli musicali, cinematografici e teatrali (= concerti, proiezioni, recite).
Esclusioni:
Montaggio e smontaggio di opere permanenti; montaggio e smontaggio di pedane di altezza massima pari a metri 2, purché non connesse o supportanti altre strutture; montaggio e smontaggio di travi/stativi oppure di torri, nei limiti rispettivamente di metri 6 e metri 8; montaggio e smontaggio di opere temporanee prefabbricate, purché realizzate da un unico fabbricante seguendo le indicazioni e limitazioni massime di carico, con altezza che non ecceda comunque i metri 7.

Applicazione del Titolo IV del decreto legislativo n. 81/2008:
Titolo IV, Capo I
In relazione al campo di applicazione del decreto per cantiere si intende il luogo in cui viene realizzato lo spettacolo. Per committente si intende inoltre il soggetto, dotato di poteri decisionali e di spesa, per conto del quale si realizza l’attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee.
Il committente raccoglie alcune informazioni minime sul luogo dello spettacolo (dimensioni generali, portanza del terreno, presenza di eventuali altre strutture esistenti, infrastrutture varie e caratteristiche del paesaggio, sicurezza degli impianti elettrici e di messa a terra) attraverso un apposito modulo, reperibile nell’allegato I del decreto.

Ai fini della progettazione delle opere temporanee rileva unicamente il piano di sicurezza e coordinamento, non già il fascicolo dell’opera.
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale degli esecutori, il committente acquisisce il DURC, copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e l’autocertificazione di cui all’allegato XVII del decreto legislativo n. 81/2008; se le imprese esecutrici sono straniere si dovrà far riferimento al modello di cui all’allegato II del decreto.
I contenuti minimi del POS e del PSC sono contenuti, rispettivamente, nell’allegato III e III.1 del decreto.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici debbono ricevere copia del POS e del PSC prima dell’inizio dei lavori; su loro iniziativa è possibile individuare un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, per operare il coordinamento fra i rappresentanti medesimi.
Titolo IV, Capo II
Si deroga, ove tecnicamente possibile, all’obbligo di realizzazione di opere provvisionali distinte. I lavoratori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento tramite funi oltre alla informazione, formazione ed addestramento a cura del proprio datore di lavoro debbono dal medesimo ricevere un’eventuale informazione, formazione ed addestramento di tipo specifico, in funzione del tipo di opera temporanea da realizzare.
Analoghe disposizioni valgono per i datori di lavoro i cui lavoratori operino con i ponteggi.

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
Campo di applicazione:
Approntamento e smantellamento di strutture allestitive (stand), tendoni od altre opere temporanee per manifestazioni fieristiche.
Esclusioni:
Strutture allestitive di altezza inferiore a metri 6,50. Strutture a due piani purché con proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 metri quadrati. Strutture temporanee e tendostrutture realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate seconde le indicazioni del medesimo, rispettando le prescrizioni ed i carichi massimi. L’altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura, non può eccedere, ai fini della deroga, i metri 8,50.
Applicazione del Titolo IV del decreto legislativo n. 81/2008:
Titolo IV, Capo I
Per cantiere si intende il luogo in cui viene realizzata la manifestazione fieristica. Per committente si intende il soggetto, gestore del quartiere fieristico oppure organizzatore della manifestazione oppure, infine, espositore (che utilizza lo stand) dotato di poteri decisionali e di spesa, per conto del quale si realizza l’attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive.
Il committente oppure il responsabile dei lavori devono acquisire le informazioni di cui all’allegato IV (attrezzature permanenti, viabilità, logistica, impianti a rete fissa installati) e V (documento unico di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008, specifico della manifestazione fieristica) del decreto, per raccogliere alcune informazioni minime sul luogo dell’evento fieristico.
Ai fini della progettazione delle strutture allestitive rileva unicamente il piano di sicurezza e coordinamento, PSC, non già il fascicolo dell’opera.
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale degli esecutori, il committente acquisisce il DURC, copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e l’autocertificazione di cui all’allegato XVII del decreto legislativo n. 81/2008; se le imprese esecutrici sono straniere si dovrà far riferimento all’apposito modello di cui all’allegato II del decreto.
I contenuti minimi del POS e del PSC sono contenuti rispettivamente nell’allegato VI e VI.1 del decreto. Essi debbono tener conto delle informazioni di cui all’allegato IV.
La recinzione di cantiere, a seguito di apposita valutazione dei rischi, può essere eventualmente sostituita con apposita attività di sorveglianza.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici debbono ricevere copia del POS e del PSC prima dell’inizio dei lavori; su loro iniziativa è possibile individuare un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, per operare il coordinamento fra i rappresentanti medesimi.